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  • Lo speciale di Sermidiana Magazine sui vaccini Covid 2021
  • Lo speciale di Sermidiana Magazine sui vaccini Covid 2021

Lo speciale di sermidiana Magazine sui vaccini ad ospiti ed operatori in fondazione. https://www.sermidiana.com/risorse-e-notizie/il-numero-in-edicola.html

  • RSA E COVID: FONDAZIONE ONDA PREMIA CON I BOLLINI ROSAARGENTO 2021-2022 CASA CANOSSA E CASA SOLARIS TRA LE STRUTTURE PER ANZIANI PIÙ ATTENTE ALL’UMANIZZAZIONE DELLA CURA ANCHE IN EMERGENZA SANITARIA
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I Bollini RosaArgento sono un riconoscimento ideato da Onda nel 2016 con l’obiettivo di mettere in luce le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane accreditate, pubbliche o private, in possesso di requisiti per garantire una gestione personalizzata, efficace e umana degli ospiti, che per la maggior parte sono donne. Questo riconoscimento viene attribuito ogni due anni e le RSA, che partecipano su base volontaria, entrano così a far parte di una rete nazionale di strutture virtuose che offrono servizi socio-sanitario-assistenziali, nel rispetto delle necessità e della dignità delle persone non autosufficienti. I Bollini RosaArgento si pongono anche come strumento di orientamento per le famiglie per supportarle nel percorso di scelta dell’RSA più idonea alle esigenze del proprio caro. Gli obiettivi del Premio Bollini RosaArgento Promuovere il benessere degli ospiti e a tutelare la loro dignità. Migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dalle RSA rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente affetta da demenze, disabilità e comorbilità. Potenziare il livello di offerta assistenziale e terapeutica delle RSA stimolando una concorrenza ‘positiva’ tra le strutture. Ridurre ospedalizzazioni improprie favorendo un risparmio a livello di Servizio Sanitario Nazionale. Supportare le famiglie e i caregiver nell’identificazione del luogo di ricovero più adatto alle diverse esigenze degli ospiti dal punto di vista clinico-assistenziale. L’assegnazione dei Bollini RosaArgento (da 0 a 3) avviene sulla base di un processo di valutazione dei servizi offerti dalle RSA per la gestione degli ospiti tramite un questionario di candidatura dedicato (S.E. & O.). Per il biennio 2021-2022 Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha premiato 177 RSA e Case di Riposo di tutta Italia per l’impegno dimostrato oltre agli aspetti sanitari, nell’umanizzazione della cura degli ospiti. Le strutture sono state premiate in base ai servizi volti a migliorare la qualità di vita e il benessere degli ospiti, alle prestazioni per la gestione clinica e alla capacità riorganizzativa dimostrata a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le RSA della fondazione Salutevita onlus, casa Canossa e casa Solaris, hanno ricevuto questo premio. Guarda il video allegato! Disponibili ai seguenti link le schede delle nostre strutture premiate: https://www.bollinirosargento.it/rsa/2021-2022/casa-canossa https://www.bollinirosargento.it/rsa/2021-2022/casa-solaris

AdSinform@ PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

AdSinform@ PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO REDATTO A CURA DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA REDATTO A CURA DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA NUMERO 42–GENNAIO GENNAIO GENNAIO/MARZO2021 Il consenso informato alla vaccinazione anti-Covid19: ruolo dell’Amministratore di sostegno. Con Decreto - Legge 5 gennaio 2021 n.1 : “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” e in particolare con l’Art.5: “Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite”, si è posta l’attenzione su un tema delicato , in equilibrio tra il dovere di proteggere le persone fragili non in grado di esprimere validamente il consenso informato e la necessità di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria con la somministrazione del vaccino anti covid-19. Dando per assunto che la vaccinazione anti covid-19 , come tutte le vaccinazioni non obbligatorie, non è sottoposta ad obbligatorietà e dunque, se un soggetto esprime validamente un rifiuto ad essa, anche tramite DAT, tale rifiuto è da ritenersi insuperabile (non si può dunque andare contro il volere della persona), cosa succede nel caso di persone incapaci ? ASST- Dipartimento delle Fragilità per il tramite dell’Ufficio di Protezione Giuridica e il Tribunale di Mantova hanno collaborato per la stesura di linee guida che potessero rendere più chiare le disposizioni di legge , così da renderle più fruibili per tutte le RSA e RSD . Queste , in sintesi le indicazioni: 1) Persona incapace con curatore/ tutore/ AdS / fiduciario: firma il legale rappresentante. Il consenso è immediatamente e definitivamente efficace. 2) Persona incapace sprovvista di tutela giuridica: firma il direttore sanitario/ Medico responsabile della RSA/RSD, sentito il parere favorevole dei parenti. Il consenso è immediatamente e definitivamente efficace. In questo numero:  Il consenso informato alla vaccinazione anti-Covid19: ruolo dell’Amministratore di sostegno  Ricovero in struttura del beneficiario che lo rifiuta: è possibile? - Matteo Morgia  Consigli di lettura 3) Il rappresentante legale / i parenti sono irreperibili (non sono raggiungibili neppure telefonicamente da 48 ore) o indisponibili (non intendono esprimere né consenso né dissenso alla vaccinazione): il direttore Sanitario / medico responsabile, della RSA / RSD, richiede tramite posta certificata, la CONVALIDA al Giudice Tutelare che convalida o denega entro 48 ore. 4) Il rappresentate legale o i parenti rifiutano il trattamento vaccinale : il direttore sanitario/ Medico responsabile della RSA/RSD presenta tramite posta certificata, RICORSO al Giudice Tutelare che emetterà il decreto entro 48 ore. L’Ufficio di Protezione Giuridica ha inoltre messo a punto insieme al Tribunale, i modelli di CONVALIDA e RICORSO all’uopo pensati per il consenso informato al vaccino anti covid-19. Dalle indicazioni, dunque si evince che : - il Tribunale di Mantova ha stabilito che L’Amministratore di sostegno ha il potere di esprimere il consenso al trattamento vaccinale anti-covid, facendolo rientrare tra gli atti di natura sanitaria di routine , così da renderne più agili le procedure . - La vera attenzione è posta sui casi di diniego o mancanza di consenso. L’intento del legislatore è stato quello di salvaguardare l’interesse comune alla cura , e in questo caso al trattamento vaccinale, coniugandolo con quel limite invalicabile che è l’autodeterminazione personale, senza tralasciare le tempistiche strette, richieste per la corretta ed efficace somministrazione del vaccino. Come si direbbe in questi casi : misure straordinarie per tempi straordinari. Ricovero in struttura del beneficiario che lo rifiuta: è possibile? - Matteo Morgia Il Giudice Tutelare di Udine, investito dell’annosa questione attinente la possibilità, per l’amministratore di sostegno, di “obbligare” il beneficiario al ricovero in una struttura (RSA, Casa di riposo, Centri riabilitativi), su sollecitazione dell’amministratore di sostegno avv. Filippo De Luca, adotta una soluzione di indubbio interesse, stante anche il periodo emergenziale in corso. La questione sottoposta all’attenzione del Giudice Tutelare di Udine traeva origine dal caso di una beneficiaria le cui condizioni psico-fisiche andavano peggiorando grandemente – come evidenziato da recente valutazione neuropsichica –, si da far ritenere all’amministratore di sostegno la necessità che la stessa venisse tutelata e curata in contesto protetto istituzionalizzato, non risultando più sufficiente la collocazione a domicilio. In particolare, la beneficiaria, pur osteggiando verbalmente il ricovero presso una struttura protetta, di fatto, si presentava spontaneamente presso una vicina casa di riposo, chiedendo cibo e accoglimento. In questo l’amministratore di sostegno coglieva un elemento sintomatico di quale fossero i reali bisogni della beneficiaria e la sua volontà. Quest’ultima viziata dalla patologia da cui era affetta, portava l’anziana a rifiutare i farmaci, il supporto nell’igiene e ogni altra forma di assistenza, nonché ad intraprendere gravi condotte pericolose per la propria incolumità. Conseguentemente, l’amministratore di sostegno, presentava istanza volta a richiedere: • l’attribuzione del potere di prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta; • di disporre che il responsabile della struttura individuata inibisse alla beneficiaria le dimissioni dalla stessa, in assenza del consenso dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice Tutelare; • l’attribuzione del potere di avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari; • l’immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per territorio, agendo di concerto con l’amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare di Udine, nell’autorizzare tutte le richieste formulate, affrontava il seguente quesito – che spesso si pone nell’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno –: come bilanciare, in concreto, l’esigenza di protezione del beneficiario con gli aspetti di umanizzazione sottesi all’istituto e volti a esaltare i desideri, la personalità, l’identità, le scelte, la volontà e le abitudini di vita della persona? Nel decreto è evidente l’impegno del magistrato diretto a ricercare un equilibrio fra queste esigenze tra loro “contrastanti”, concludendo nel senso che, alla luce della situazione descritta con l’istanza presentata, fosse necessario esaltare primariamente il profilo della protezione del beneficiario. In particolare, il Giudice Tutelare afferma che le richieste del beneficiario vanno doverosamente prese in considerazione, ma con il limite di della loro compatibilità rispetto alle istanze di protezione del beneficiario. Tale compatibilità – e in questo sta la rilevanza da attribuire alla decisione in esame – assurge, leggendo il decreto, a «criterio guida al quale deve attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni contrasto tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiario medesimo», dovendosi abbracciare quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 4/2007. Dipiù, secondo il Giudice Tutelare, il criterio della compatibilità, quale lume per risolvere i contrastanti fra beneficiario e amministratore, va utilizzato per ogni singolo atto gestionale da compiere, ma, a maggior ragione, per quelli concernenti la tutela della sua salute e incolumità. Resta chiaro, però, che l’utilizzo di tale criterio possa trovare questa estesa applicazione soltanto laddove l’amministratore di sostegno conosca dettagliatamente – e sappia riportare al Giudice Tutelare – la situazione di fatto esistente, atteso che un’eventuale limitazione della volontà del beneficiario può giustificarsi solo di fronte all’ineludibile necessità di proteggerlo. E, difatti, le circostanze che giustificano l’autorizzazione rilasciata sono attentamente descritte prima nell’istanza e, poi, nel decreto, consentendo al Giudice di ritenere che l’opposizione espressa dalla beneficiaria alla misura del collocamento in struttura, andasse inquadrata nell’alveo della patologia dalla stessa sofferta. In questo, si può apprezzare come il Giudice Tutelare, abbia saputo muoversi efficacemente all’interno di una situazione che, al pari di altre, può non essere facile, proiettando integralmente il proprio ruolo verso la cura effettiva del beneficiario, in ossequio ai valori sottesi all’istituto dell’AdS stesso. Invero, proprio nell’andare parzialmente contro quanto affermato verbalmente dalla beneficiaria si intravede, nel caso in esame, un modo per tutelarne la dignità: la patologia da cui è affetta portava con sé il rischio che la beneficiaria intraprendesse delle gravi condotte lesive della sua stessa incolumità e di quella degli altri, rifiutando, al contempo, la cura e l’assistenza di cui, invece, necessitava. Il pronto intervento dell’amministratore di sostegno e del Giudice Tutelare hanno, quindi, evitato il realizzarsi di infausti eventi, salvaguardando, in questo modo, i beni primari della beneficiaria. Tale bilanciamento, peraltro, era stato affrontato anche dal Tribunale di Vercelli (decreto del 28.3.2018) che, nel ritenere il consenso del beneficiario condizione non indefettibile per l’inserimento del beneficiario in casa di ricovero, aveva altresì specificato che quest’ultimo comunque non determina una conversione della misura dell’amministrazione di sostegno in tutela. Si evidenzia, infine, sempre nell’ambito della tutela dell’incolumità e della salute, un ulteriore spunto di indubbia attualità offerto dal il decreto in esame: a sostegno dell’autorizzazione descritta, viene posto anche il fatto che lo stato di fragilità psicofisica della beneficiaria, non le consente l’adozione di diverse misure di protezione per affrontare la pandemia in atto. Nello specifico, il Giudice ritiene che la beneficiaria non abbia consapevolezza della situazione emergenziale esistente, uscendo da casa «ignara di limiti e prescrizioni disposte dalle Autorità, in termini di cautele per sé e per i terzi». In quest’ottica, dunque, il Giudice Tutelare di Udine offre un ulteriore elemento da considerare, durante l’incessante stato emergenziale, nell’applicazione del criterio della compatibilità, ponendo attenzione tanto alla salute del beneficiario quanto a quella dei terzi. Ciò rappresenta un’occasione per ricordarsi le difficoltà che possono angustiare in modo particolare i beneficiari, quali soggetti fragili della pandemia, e per raccomandare a tutti gli amministratori di sostegno di mettersi ancor più nei panni dei beneficiari, per tutelarli in maniera stringente in questo periodo complesso. Ultimo, ma non certo per interesse, è il disposto che sensibilizza “l’amministratore di sostegno ad avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari e [NdR financo], unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria. L'articolo è tratto dal sito dell'associazione AsSostegno dove è reperibile anche il provvedimento di cui si tratta. https://www.assostegno.it/ricovero-in-struttura-del-beneficiario-che-lo-rifiuta-e-possibile/ https://www.asst-mantova.it/ufficio-di-protezione-giuridica

  • VACCINE DAY PER OSPITI E OPERATORI DELLA FONDAZIONE
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Sermide e Felonica, 12 gennaio 2021 VACCINE DAY PER OSPITI E OPERATORI DELLA FONDAZIONE Con lettera prot. 96820/20 del 28 dicembre u.s., ATS Valpadana ha avviato la campagna vaccinale contro il virus SARS-Cov-2 per operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa, le due categorie prioritarie individuate dal governo. La fondazione Salutevita onlus comunica che i vaccini verranno somministrati agli ospiti e agli operatori, che hanno aderito, in due sedute: • venerdì 15 gennaio in casa Solaris • lunedì 18 gennaio in casa Canossa. L’equipe vaccinale è composta dal Direttore Sanitario, dott. Domenico Larosa, dalle Infermiere Erika Panarisi e Martina Oliani. La campagna si svolgerà in collaborazione con ASST di Mantova e ATS Valpadana. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione ringraziano tutti i professionisti della fondazione che hanno lavorato alacremente in lotta contro il tempo. IL PRESIDENTE Gianni Sogari